Codice Disciplinare
Pubblicazione Codice di Comportamento e Codice Disciplinare
Ai sensi dell’art. 13, commi 11 e 12, del CCNL Comparto Scuola 2016-2018 (firmato in via definitiva il 19/04/2018), e come disposto dall’art. 55, c. 2, del D.lgs. 165/01, modificato dall’art. 68 del D.lgs. 150/2009, si pubblica il “Codice Disciplinare” di cui agli artt. 10 e ss., unitamente all’art. 29 del medesimo Contratto.
- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni DPR 62/2013 - (GU n°129 del 6.2013) Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- Per il personale DOCENTE:
- L’art.29 CCNL Scuola firmato in data 04.2018
- Gli 492 sino a 499 d.lgs. 297/1994
- Modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 di cui all’art. 29 comma 3 del CCNL Scuola 2016/018 firmato in data 19/04/2018.
- Per il personale ATA:
- gli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 di cui al TITOLO III RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE del CCNL comparto scuola 2016/2018/ firmato in data 19/04/2018.
- lgs. 150/09 –stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
- MIUR n. 88 dell’8/11/2010: Applicazione D.lgs. 150/09 al personale della scuola6. D.lgs. 165/2001 (artt.53, 55,55 bis, 55 ter, 55 quater e 55 sexies).
- Tabella 1 M. 88 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.lgs. 150/2009
- Tabella 2 M. 88 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
- Tabella 3 M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
- DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, 116 - Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.
- DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, 75. Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a) , c) , e) , f) , g) , h) , l) m) , n) , o) , q) , r) , s) e z) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Si ricorda a tutti i lavoratori che taluni comportamenti possono essere lesivi della buona immagine dell’amministrazione e della sfera professionale e personale dell’utenza e dei colleghi.
È il caso di riportare alcuni brani del DPR 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”:
- L’art. 12 comma 1 recita “…nei rapporti con il pubblico Il dipendente ... opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità ... non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche ...”.
- Nell’art.12 comma 2 si legge: “Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione”.
È evidente che le affermazioni lesive del decoro e della reputazione di un Istituto scolastico e dei suoi lavoratori da parte dei colleghi integra una violazione dei doveri fondamentali ed elementari di correttezza e fedeltà.
Si ricorda, infatti, che il diritto di critica viene riconosciuto nei limiti della rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, cosicché, il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando chi lo esercita attua attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato, in tal caso, l'esercizio del diritto, sfocia nell'aggressione alla sfera morale e professionale altrui che è penalmente protetta.
Ne consegue che la pratica della critica al di fuori dei suddetti limiti è illegittima, ma soprattutto inadeguata ad un contesto educativo quale è la scuola.
L’invito, pertanto, è di astenersi da detti comportamenti, pena il rischio di incorrere oltre che nell’inadempienza disciplinare anche nel reato di ingiuria, calunnia o diffamazione.
È parimenti ritenuto eticamente ed educativamente inadeguato il comportamento di chi commenta con genitori e studenti l’operato di altri insegnanti o altro personale, così come costituisce illecito disciplinare l’alterco in servizio.
Si invita, in definitiva, tutto il personale ad osservare uno stile di lavoro sobrio e riservato, ossequioso del codice di comportamento e disciplinare, foriero di un fare finalizzato alla piena realizzazione di una comunità educante serena ed efficiente, a tutela degli interessi degli utenti e dei lavoratori.
Il Dirigente Scolastico
Valeria Alemanni